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DETTAGLIO NEWS

Malattie tabellate e non tabellate
(del 05 06 2018)

Come noto, il sistema di riconoscimento delle malattie professionali è un sistema “misto a liste aperte”, nel senso che da un lato, qualora la patologia del lavoratore rientri tra quelle inserite nella tabella n. 4 allegata al D.P.R. 1124 il nesso di causalità tra morbo e attività professionale è presunto, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provato dal lavoratore stesso.

In tal senso, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, non si è in presenza di una violazione delle norme costituzionali, per la disparità di trattamento che si viene a creare tra soggetti portatori di malattie inserite o meno nella tabella, in quanto tale sistema – secondo la Corte – ha la funzione di rendere la tutela antinfortunistica adeguata alle peculiarità dell’esposizione a rischio come verificatasi nel caso concreto, disponendo inoltre un rinvio alle previsioni delle tabelle, che vengono rinnovate periodicamente tenendo conto dell’evoluzione della scienza medica per mezzo dei lavori dell’apposita Commissione scientifica.




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