La sentenza della Cassazione Civile 13730 del 30 maggio offre lo spunto per verificare le condizioni alle quali una patologia possa essere ricondotta all’attività lavorativa; nel caso analizzato è stata escluso il nesso di causalità tra la patologia e la lavorazione svolta (ausiliario specializzato nel servizi di assistenza ad alunni portatori di handicap), in quanto tale patologia dovrebbe derivare da una lavorazione svolta in modo non occasionale con appoggio prolungato del ginocchio stesso, richiedendosi quindi una costanza e ripetitività nell’espletamento dell’attività che non è stata rilevata in quanto effettivamente svolto dal lavoratore.
|