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Interpello sulle attivita' svolte dalla polizia locale
(del 30 05 2018)

La Commissione per gli interpelli ha esaminato le problematiche sollevate dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) in merito alle problematiche relative ai frequenti roghi che si verificano nei campi nomadi nei suoi riflessi sulla salute e sicurezza degli operatori della Polizia Locale coinvolti nel servizio di pattuglia. In particolare, la richiesta riguarda l’applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2 del Testo Unico, che disciplina l’applicazione dello stesso nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, per la quale occorre tenere conto delle specifiche esigenze connesse al servizio espletato, e quindi se l’applicazione della normativa di sicurezza per questi soggetti sia piena o invece debba tener conto delle esigenze legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Inoltre, viene chiesto se le postazioni mobili o soggette al cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro, con conseguente obbligo, da parte dei Comandi, di predisporre le misure di sicurezza previste dal Testo Unico in merito.

Sul tema, la Commissione chiarisce in primo luogo che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, qualora l’attività comporti lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, facendo riferimento per tale attività agli articoli 3 e 5 della legge 65/1986 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale).

In merito al secondo quesito, la Commissione rammenta come per luoghi di lavoro si intendono, ai fini dell’applicazione del Titolo II, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore durante il lavoro, in tal senso – mancando il requisito della pertinenza – tenendo ad escludere che sia quindi applicabile. In ogni caso, conclude la Commissione, rimane sempre valido il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa, e quindi occorre valutare anche i rischi derivanti dalle attività svolte all’esterno, nelle situazioni descritte nella richiesta di interpello.




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