La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11170 del 9 maggio, chiarisce gli ambiti di responsabilità tra somministratore e utilizzatore in caso di infortunio sul lavoro, specificando come la legge preveda “un riparto di responsabilità che fa convergere sull’utilizzatore ogni finale responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi all’attività di lavoro prestata in suo favore e sul somministratore una responsabilità derivata dall’obbligo di informare e formare il lavoratore. L’attribuzione di tale ultimo obbligo, peraltro, può essere anche oggetto di specifica traslazione dal somministratore all’utilizzatore”, e di tale pattuizione deve essere data indicazione non solo nel contratto sottoscritto tra le parti, ma anche in quello sottoscritto dal lavoratore: in tal modo l’accordo diviene opponibile al lavoratore, determinando l’ampliamento dell’obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore.
|