La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18388 del 27 aprile 2018, rammenta come in tema di omicidio colposo sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche, in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l’utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell’uso. |